Studio legale Pastrengo

DIVORZIO in SPAGNA

1. PERCHE’ DIVORZIARE IN SPAGNA ?

I tempi “medi” di un DIVORZIO :
–          in ITALIA (*):
  • circa 1.400 giorni (50 mesi) = 150 giorni per la separazione,
  • 1.095 giorni (3 anni) di separazione effettiva e
  • altri 250 giorni per la sentenza di Divorzio

–          in molti altri paesi dell’U.E. e, in particolare, in SPAGNA :

  • pochi mesi 

N.B. il 29 maggio 2014 la Camera dei Deputati italiana ha approvato il testo della “Nuova legge sul divorzio” che ridurrà i tempi del divorzio consensuale anche nel nostro paese. La nuova legge, che dovrà essere approvata (si spera con modifiche) dal Senato, mantiene l’istituto della SEPARAZIONE come premessa necessaria per il DIVORZIO.  Ciò produrrà una inutile duplicazione dei fascicoli, del lavoro dei tribunali e dei costi. Immediatamente dopo la pronuncia della separazione consensuale, si dovrà infatti ricominciare daccapo chiedendo il divorzio e il tribunale dovrà pronunciare una nuova sentenza. In caso invece di separazione giudiziale, dopo 1 anno dall’inizio del giudizio di separazione, quando sicuramente la causa sarà ancora pendente per risolvere le questioni relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento, potrà iniziare il giudizio di divorzio. Ci saranno quindi due fascicoli contemporaneamente aperti nei quali si tratteranno le medesime questioni. (cfr. Carlo Rimini su La Stampa 30 maggio 2014)

2. E’ TRASCRIVIBILE IN ITALIA UNA SENTENZA DI DIVORZIO DI UN TRIBUNALE SPAGNOLO ?

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio dell’U.E. 44/2001 del 22 dicembre 2000 ed al Regolamento Comunitario n. 2201 del 27 novembre 2003.

L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato.

L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti  di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.

 

3. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER OTTENERE IL DIVORZIO IN SPAGNA ?

Dopo la riforma introdotta dalla ley 8 luglio 2005, n. 15, in Spagna per ottenere il divorzio non è più richiesta la preliminare separazione legale né devono esservi motivi accertati per via giudiziaria.

Si può presentare la domanda di divorzio direttamente al tribunale (è necessaria una sentenza definitiva).

Il divorzio può essere chiesto :

  1. da uno solo dei coniugi

  2. da entrambi i coniugi

  3. da un coniuge con il consenso dell’altro, purché sussistano le seguenti condizioni e circostanze :

–          devono essere trascorsi 3 mesi dalla data delle nozze se il divorzio è chiesto da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell’altro;

–          devono essere trascorsi 3 mesi dalla data delle nozze se il divorzio è chiesto da uno solo dei coniugi;

–          non è necessario che sia trascorso un determinato lasso di tempo dalla data delle nozze se si accerta la presenza di un rischio per la vita, l’integrità fisica, la libertà, l’integrità morale, la libertà sessuale – o il sano sviluppo sessuale nel caso di minori – del coniuge richiedente, dei figli di entrambi i coniugi o di uno qualsiasi dei membri della famiglia.

Nel primo caso, la domanda di separazione o di divorzio va corredata da una proposta relativa alle misure atte a regolare gli effetti derivanti dal divorzio o dalla separazione.

Tale proposta viene discussa in tribunale.

In caso di disaccordo tra i coniugi, decide l’autorità giudiziaria.

La domanda va corredata da una convenzione regolatoria, comprendente gli accordi raggiunti per le misure da adottare riguardo :

–       al domicilio coniugale,

–       all’affidamento e

–       al mantenimento dei figli,

–       alla divisione dei beni comuni e

–       agli eventuali assegni tra i coniugi.

Queste disposizioni in materia di separazione e di divorzio sono pienamente operative nei confronti di tutti i matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso: a norma della legge n. 13/2005, infatti, uomini e donne hanno diritto a contrarre matrimonio e il matrimonio è soggetto alle medesime condizioni e ha i medesimi effetti nel caso che i contraenti siano dello stesso sesso o di sesso diverso.

4. PER QUALI MOTIVI E’ POSSIBILE OTTENERE IL DIVORZIO ?

Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 15/2005, in Spagna per ottenere il divorzio non è necessario addurre motivi, poiché il proseguimento del vincolo matrimoniale è manifestazione della libertà dei coniugi.

5. DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI DIVORZIO / SEPARAZIONE / ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO ?

In generale, i tribunali spagnoli sono competenti per ricevere domande di separazione, divorzio o annullamento se :

  • entrambi i coniugi sono cittadini spagnoli;

  • entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Spagna;

  • il convenuto risiede abitualmente in Spagna;

  • l’ultima residenza abituale dei coniugi si trovava in Spagna, se uno di essi vi abita ancora;

  • la residenza abituale di uno dei coniugi si trova in Spagna, se essi presentano la domanda congiuntamente;

  • la residenza abituale di chi presenta la domanda si trova in Spagna, se questi vi abitava da almeno 1 anno immediatamente prima della presentazione della domanda oppure se vi ha abitato almeno nei 6 mesi immediatamente precedenti la presentazione della domanda ed è cittadino spagnolo;

I tribunali spagnoli possono essere competenti anche se le parti ne riconoscono espressamente o tacitamente la competenza o se chi presenta la domanda è cittadino spagnolo e risiede in Spagna, senza altre condizioni.

In questi casi, tuttavia, la sentenza dei tribunali spagnoli potrebbe non essere riconosciuta in altri Stati dell’Unione europea.

Quando entrambi i coniugi sono stranieri e/o italiani è dunque necessario l’”empadronamiento” (*) in Spagna di uno dei due.

(*) L’”empadronamientoè il documento che accredita il tempo di permanenza in territorio spagnolo indipendentemente dalla nazionalità e documenta la residenza; l’iscrizione al Padrón accredita il cittadino straniero come residente nel municipio in cui è registrato. Per poter richiedere l’”empadronemiento, che normalmente si ottiene dal Municipio in 10 giorniè necessario specificare che è richiesto per ottenere un provvedimento di divorzio e dimostrare di avere un domicilio il quale può essere di proprietà, in affitto o la casa di un familiare o amico che vi sta ospitando.

6. CHE COSA SI DEVE FARE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI UNA SENTENZA DI SEPARAZIONE / DIVORZIO / ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO PRONUNCIATA DA UN TRIBUNALE SPAGNOLO (o di un altro Stato membro, con esclusione della Danimarca) ?

In questa materia si applica il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio , del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale sui figli in comune, che è in vigore in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca.

In base all’art. 21 del Regolamento:

– “le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento” …

– “in particolare non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio .. pronunciata in un altro Stato membro….

7. Trascrizione di Sentenza di Divorzio emessa in Spagna 

7a. (a decorrere dal 10 marzo 2001)

Questa pratica può essere presentata direttamente al Comune di appartenenza (per posta o di persona) o tramite il Consolato Generale, allo sportello in orario di apertura al pubblico (su appuntamento) o per posta. Occorre presentare quanto segue:

  • “Certificado relativo a las resoluciones judiciales en materia matrimonial” (Art. 39 del Reglamento 2201/2003) in originale e fotocopia – NON necessita né legalizzazione né traduzione – Si ottiene presso il Tribunale che ha emesso la sentenza di divorzio

  • Domanda di trascrizione

  • Fotocopia del documento italiano valido (Passaporto o Carta d’identità)

  • Se si richiede che la trasmissione avvenga per il tramite del Consolato Generale, si prega di allegare anche una copia autentica della sentenza.

7b. IN DATA PRECEDENTE al 10 marzo 2001

Questa pratica deve essere presentata necessariamente tramite il Consolato, allo sportello in orario di apertura al pubblico (su appuntamento) o per posta. Occorre presentare quanto segue:

  • Sentenza di divorzio passata in giudicato (Sentencia firme). Dovrà essere legalizzata (con Apostille dell’Aja) e successivamente tradotta da un traduttore giurato.

  • Atto di matrimonio integrale (“Certificación literal de matrimonio”) con annotazione al margine della sentenza passata in giudicato, debitamente tradotta in italiano – Si richiede al Registro Civil

  • Domanda di trascrizione e dichiarazione

  • Fotocopia di tutta la documentazione suelencata

  • Fotocopia del documento italiano valido (Passaporto o Carta d’identità)

Marcello Pastrengo

Avvocato – Europeo – Abogado icam

 

th

 

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El divorcio en España tras la reforma operada por la Ley 15/2005 no requiere de una previa separación ni de la concurrencia de unas causas legalmente determinadas al poderse instar el mismo directamente de la autoridad judicial (el divorcio ha de ser decretado judicialmente por medio de sentencia firme).
El procedimiento de divorcio se puede iniciar :
  1. a petición de uno solo de los cónyuges,
  2. a peticiòn de ambos o
  3. a peticiòn de uno de ellos con el consentimiento del otro bastando para que se pueda decretar con la concurrencia de los siguientes requisitos y circunstancias : 
a. transcurso de 3 meses desde la celebración del matrimonio, si el divorcio se interesa a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro.
b. transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio si el divorcio se insta a petición de uno solo de los cónyuges
c. no es preciso el transcurso de plazo alguno desde la celebración del matrimonio para interesar el divorcio cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.
La demanda se acompaña una propuesta de las medidas que hayan de regular los efectos derivados del divorcio o de la separación y que será objeto de debate durante el proceso decidiendo la autoridad judicial en caso de no llegarse a un acuerdo entre los cónyuges.
En el segundo supuesto a la demanda se adjunta un convenio regulador que recoja los acuerdos que hayan alcanzado sobre las medidas que han de ser adoptadas en relación con el domicilio conyugal, el cuidado y el sostenimiento de los hijos, la división de los bienes comunes, y las eventuales pensiones entre los esposos.
La regulación de la separación y el divorcio es plenamente operativa respecto de todos los matrimonios estén integrados por personas del mismo o de diferente sexo ya que desde la Ley 13/2005 se reconoce que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, teniendo éste los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Tras la reforma operada por la Ley 15/2005 el divorcio en España no requiere de la concurrencia de causa al entenderse que el mantenimiento del vínculo matrimonial es una manifestación de la libertad de los cónyuges.

3 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio?

Con carácter general los tribunales españoles son competentes para conocer de una demanda de separación, divorcio y nulidad cuando:
  • Ambos esposos tienen la nacionalidad española.
  • Ambos esposos residen habitualmente en España.
  • El demandado reside habitualmente en España.
  • Cuando los esposos tuvieron su última residencia habitual en España, en caso de que uno de ellos aún resida allí.
  • Cuando en España está la residencia habitual de cualquiera de ellos si la demanda la formulan conjuntamente.
  • Cuando en España está la residencia habitual del demandante si ha residido allí desde al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o si ha residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y además es español.
  • Igualmente pueden ser competentes los tribunales españoles si a ellos las partes se someten expresa o tácitamente o cuando el demandante es español y reside en España, sin mas condicionantes, pero en estos casos la resolución que pudiera dictarse por los tribunales españoles podría no ser reconocida en otros Estados de la Unión Europea. 

4 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En esta materia, es de preferente aplicación el Reglamento nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, en vigor para todos los Estados miembros, a excepción de Danimarca.
Si solo se pretende la actualización de los datos del Registro Civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad de matrimonio dictadas en otro Estado miembro y que, con arreglo a la legislación de este último, ya no admitan recurso, basta la mera presentación al encargado del registro civil de cada país de una solicitud en tal sentido .

Marcello Pastrengo

Avvocato – Europeo – Abogado icam

 

Rispondi