Studio legale Pastrengo

SIRENA DELL’AMBULANZA: SE LE AUTO NON SI FERMANO CHI E’ RESPONSABILE DEL SINISTRO?

(Sentenza del Giudice di Pace di Savona del 26 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022)

Arriva al centralino del 118 una richiesta di intervento urgente.

Dall’altro capo del telefono si trova un paziente con compromissione di almeno una funzione vitale che necessita di un intervento indifferibile e urgente.

Viene prontamente allertata la pubblica assistenza più vicina che fa partire immediatamente un’ambulanza, con a bordo un equipaggio composto da un esperto autista-soccorritore, addestrato per partecipare ad un primo e rapido intervento di emergenza sanitaria e un soccorritore, anch’esso preparato ad operare nel sistema d’emergenza. 

La rapidità del loro intervento è fondamentale per garantire, nel luogo in cui si verifica l’emergenza sanitaria, un soccorso qualificato allo scopo di permettere il mantenimento delle funzioni vitali dell’assistito/a e il suo trasporto protetto verso ospedali, questi ultimi individuati dalla Centrale operativa, capaci di fornire l’assistenza specialistica adeguata al caso.

L’ambulanza procede, obbligatoriamente, azionando sia il segnale acustico di emergenza (sirena), sia i lampeggianti blu.

Tutti gli automobilisti che incontra lungo il suo percorso lasciano libero il passaggio o si fermano.

Tutti, tranne uno che, entrato in una rotatoria quando già l’ambulanza si trovava a pochi metri dall’incrocio, in senso opposto, dapprima aziona la freccia a destra, come se volesse svoltare alla prima uscita, poi cambia idea e si dirige verso il centro della rotatoria, quindi taglia la strada all’ambulanza una prima volta, poi si dirige verso l’uscita laterale, quindi rallenta, si ferma per qualche attimo, per poi ripartire in direzione dell’uscita dalla quale era entrato e, infine, quando ormai l’ambulanza si trova a due metri da lui, cambia di nuovo traiettoria, iniziando incredibilmente un secondo giro della rotatoria stessa e tagliando la strada al mezzo di soccorso per la seconda e ultima volta, quando ormai quest’ultimo non è più in grado di arrestarsi; l’incidente è inevitabile.

L’equipaggio, perdendo minuti preziosissimi, deve fermarsi per gli accertamenti del caso, sospendere il soccorso, chiamare la centrale operativa per far partire un’altra ambulanza, sperando che la persona da assistere, nel frattempo, non abbia la peggio.

L’automobilista viene probabilmente multato, per aver violato le disposizioni di cui agli articoli 177, comma 3 e comma 5, che obbligano chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di soccorso (ambulanze, polizia, antincendio, carabinieri, etc.), appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, a lasciare libero il passo e, se necessario, fermarsi; ciò anche per evitare possibili denunce penali per interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica utilità, quest’ultimo previsto e sanzionato dall’art. 340 del codice penale con la reclusione fino a un anno.

In base a questa disposizione, infatti, i conducenti dei veicoli, appena avvertita una segnalazione di allarme, devono tempestivamente portarsi sul margine destro della carreggiata lasciando la maggior parte possibile della carreggiata stessa libera al transito dei mezzi di soccorso e quindi fermarsi e possono riprendere la marcia solo dopo che siano transitati i predetti veicoli.

Ma, incredibilmente, le forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro, sanzionano anche l’esperto autista del mezzo di soccorso per non aver dato la precedenza al veicolo che si trovava già nella rotatoria (?) e, in tal modo, “non aver usato la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.

La sanzione viene impugnata nanti il Giudice di Pace presso il Tribunale di Savona con il patrocinio dell’avv. Marcello Pastrengo del foro di Savona.

Il Giudice, con la sentenza n. 558 del 26/09/2022, accoglie il ricorso, previo esame, fotogramma per fotogramma, delle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza del Comune e stabilisce questo importante principio di diritto: “alla circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizio di polizia o antincendio e delle autoambulanze NON si applicano le norme di carattere generale di cui all’art. 145 del codice della strada (legge generale), bensì quelle di carattere speciale, di cui al secondo comma dell’art. 177 del codice della strada”.

Queste disposizioni esentano i conducenti di tutti i mezzi di soccorso, si badi bene, se impegnati di servizi urgenti di istituto, sia dai divieti e dalle limitazioni relative alla circolazione, sia dalle prescrizioni della segnaletica stradale e sia, infine, dalle norme di comportamento in genere, con la sola eccezione delle eventuali segnalazioni degli Agenti del traffico e del rispetto delle regole di COMUNE prudenza e di diligenza e non certo quelle di MASSIMA prudenza, che, se applicate, imporrebbero ai detti mezzi, di non superare i limiti di velocità, dare la precedenza agli incroci e nelle rotatorie, arrestarsi ai semafori e agli stop, non superare i limiti di velocità e non sorpassare le auto che procedono lentamente, etc.

La “comune” prudenza può sembrare un concetto astratto e di non facile interpretazione; per questa ragione, sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione, indicando una serie di condotte di guida contrarie alla comune prudenza e diligenza e cioè · Circolare contromano o sorpassare in prossimità ed in corrispondenza di curve o dossi quando la visibilità sia molto limitata; · Attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti gli altri conducenti abbiano udito i dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente; tutto ciò in special modo quando si attraversano incroci con dispositivi semaforici disposti al rosso o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza; · Invertire la marcia su autostrade o assimilate senza avvalersi dell’ausilio di persona a terra che controlli il traffico o comunque senza far uso della massima cautela possibile; · Procedere a velocità manifestamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione a circostanze di tempo e di luogo (es. nei centri abitati, nei luoghi frequentati dai fanciulli, in prossimità dei lavori, nelle ore notturne ecc.); · Usare i proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli) e stabilendo anche che l’obbligo di fermarsi o astenersi dal compiere qualsiasi manovra vale non solo per i conducenti dei veicoli ma anche per i pedoni.

Dunque, se da una parte, l’obbligo di fermarsi è incondizionato, cioè tutti gli utenti della strada, appena sentono la sirena, devono accostarsi il più possibile al margine destro e ivi arrestarsi; dall’altra parte anche i conducenti di mezzi di soccorso devono circolare cercando di evitare incidenti, anche, ad esempio, non sottovalutando possibili comportamenti non corretti da parte di altri automobilisti, magari distratti dall’uso di telefonini o dalla musica a tutto volume.

Anche la questione del risarcimento del danno a cose e/o a persone è stata risolta da una granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha stabilito, senza mezzi termini, che: “Nel caso di scontro di veicoli … il conducente di un’auto scontratasi con un’ambulanza avente il dispositivo supplementare di allarme in azione è tenuto, al fine suddetto, a dimostrare positivamente – oltre l’adeguatezza della velocità da lui mantenuta – anche di aver ARRESTATO il proprio veicolo tempestivamente, in rapporto non solo all’avvistamento della ambulanza, ma anche alla percezione acustica della sirena azionata dalla stessa”.

Nel caso in esame, avvenuto alla fine di aprile del corrente anno, l’automobilista non solo non “ha arrestato” il veicolo, ma ha addirittura ingannato il conducente dell’ambulanza fermandosi per qualche secondo sul margine destro della rotatoria, per poi ripartire al sopraggiungere del mezzo di soccorso, tagliandogli improvvisamente la strada.

La pubblica assistenza ed eventualmente l’equipaggio (e l’assistito), se feriti nell’evento, dovranno pertanto essere integralmente risarciti.

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